CODICE DISCIPLINARE DELLE
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
Il presente regolamento, stilato dalla
Commissione a tale scopo delegata, deriva da un'attenta lettura dello
Statuto delle Studentesse e degli Studenti
della Scuola Secondaria (D.P.R. 24-VI-'98 n.249).
Il
primo articolo di tale Statuto, titolato "vita della Comunità
Scolastica", definisce la Scuola nelle sue
finalità educative ed istituzionali secondo
un progetto alto, che prevede la realizzazione di un ambiente
totalmente idoneo e funzionale a soddisfare i
bisogni di apprendimento, di ricerca creativa, di libera
espressione e di socializzazione degli
adolescenti.
Tale progetto è destinato a restare un modello ideale, per così dire,
'sulla carta', se non è sostenuto dallo
sforzo congiunto e dalla collaborazione
intelligente, nonché dall'esempio, di tutte le componenti che sono
coinvolte a vario titolo nella comunità
scolastica, ognuna secondo quanto richiesto dal ruolo occupato e dal
pieno adempimento dei compiti legati alla
professionalità di appartenenza, nel comune intendimento che
tutto 1'Ambiente-Scuola, nel suo complesso,
si presenti come luogo di formazione e crescita delle giovani
generazioni.
Art. 1
1.
Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni, si presenta a scuola con
il materiale didattico occorrente,
si
assenta solo per gravi motivi per i quali è obbligato a presentare
giustificazione. La scuola si riserva il
diritto di richiedere i documenti di prova di quanto attestato nella
richiesta di giustificazione. Inoltre lo
studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento
serio, educato e corretto;
evita ogni manifestazione di aggressività nel rispetto di compagni,
insegnanti, personale non docente e
del
loro lavoro.
2.
Lo studente fa attenzione a tenere in ordine gli oggetti personali ed
usa solo quelli utili alla sua attività di
studio.
3.
Lo studente rispetta i beni degli altri, il patrimonio della scuola e
l'ambiente dove
studia o lavora; collabora in prima persona a renderlo confortevole e
accogliente.
4.
Lo studente può utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola anche fuori dell'orario
di
lezione, secondo le regole, le
procedure e le norme di sicurezza prescritte, impegnandosi a risarcire
eventuali danni apportati, anche se involontari.
5.
Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici, agevolando il
rapporto di comunicazione tra scuola
e
famiglia.
6.
Lo studente è chiamato a contribuire al buon funzionamento della scuola
anche attraverso suggerimenti e
proposte, utilizzando sia canali informali sia canali istituzionali
(collettivo, assemblea, consiglio
d'Istituto, ecc..).
Art.2 (codice disciplinare)
1.
Per quanto possibile le sanzioni disciplinari si ispirano al principio
della riparazione del danno, tendono
al
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti
all’interno della
comunità scolastica e vanno applicate secondo criteri di gradualità,
proporzionalità e giustizia.
2.
La responsabilità disciplinare è personale e la sanzione deve essere
pubblica e trasparente.
3.
In nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente,
la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva della dignità della
persona.
4.
Nessuna sanzione può influire sul profitto.
5.
In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale,
il dirigente della scuola, quando
sia
tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale
informa la famiglia e il
consiglio di classe dello studente interessato.
6.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari sono: il richiamo verbale, il
richiamo scritto, lo studio
individuale a scuola o il trasferimento in altra classe,
l'allontanamento dalla comunità scolastica.
7.
Il richiamo verbale e quello scritto sono espressi dal docente, dal
preside, dal consiglio di classe. Il
richiamo scritto viene annotato sul registro di classe. Lo studio
individuale a scuola è deliberato dal
consiglio di classe aperto ai rappresentanti dei genitori e degli
studenti.Il C.d.C. può anche decidere ed
organizzare per lo studente attività da svolgere in altra classe (es.:
tutor), o nei laboratori. (es.:
sistemazione di attrezzature) , o in ogni caso nella scuola (es.:
segreteria) - fatte salve tutte le condizioni
di
controllo e sicurezza che tali attività e tali ambienti richiedono - al fine di
correggere i
comportamenti riprovati. L'allontanamento dalla comunità scolastica è
deliberato dalla giunta esecutiva,
compiuti tutti gli atti istruttori e acquisite le informazioni
necessarie.
7 bis. Per le infrazioni alle norme che
regolano l'accesso dei motorini e delle moto all'interno del cortile
scolastico, la sanzione consiste nel ritiro
dell’autorizzazione al suddetto accesso per un periodo
proporzionato alla gravità dell'infrazione,
che può coprire l’intero anno scolastico. Tale sanzione è decisa -
accertati i fatti - dal Preside in via
amministrativa.
Tenuto conto dei principi e dei criteri di
cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare
provvedimenti disciplinari in corrispondenza
delle seguenti infrazioni:
a)
richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di cui
all'Art.1: scorrettezze verso i
compagni, verso insegnanti o il personale non docente, disturbo durante
le lezioni;
b)
richiamo scritto per frequenti scorrettezze verso i compagni, gli
insegnanti o il personale non docente,
disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di
cui all'Art.l, violazioni non gravi
alle norme di sicurezza.Nel caso in cui venga comminata nel Corso dello
stesso anno scolastico
un'ammonizione per la terza volta, il C.d.C. si riunisce per riesaminare
il caso ed eventualmente
decidere un ulteriore provvedimento (si veda il Comma precedente);
c)
studio individuale a scuola o a1tra attività per un periodo non più
lungo di cinque giorni per gravi
Scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale non
docente,assenza ingiustificata o
arbitraria, turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, insegnanti o
personale non docente,
danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà
della scuola, molestie
continuate nei confronti di altri;
d)
studio individuale a scuola o altra attività per un periodo non
superiore ai dieci giorni (ovvero da sei a
dieci giorni) per recidiva dei Comportamenti di cui alla lettera
precedente (che costituiscono , di fatto,
la violazione dei doveri dello studente) e nel caso di ricorso a vie di
fatto per atti di violenza nei
confronti di altri compagni, insegnanti o personale non docente,
avvenuti anche nei pressi della scuola;
e)
studio individuale a scuola o altra attività per un periodo compreso tra
undici e quindici giorni o
trasferimento ad altra classe dello stesso livello per recidiva dei
Comportamenti di cui alla lettera
precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della
persona, uso o spaccio di sostanze
stupefacenti, atti e molestie anche di carattere sessuale; denuncia
penale per fatti avvenuti all'interno
della scuola che possano rappresentare un pericolo per l'incolumità
delle persone e per il sereno
funzionamento della scuola; allontanamento dalla comunità scolastica.
f)
L'organo competente a decidere la sanzione delibera, se lo ritiene
opportuno - ad integrazione o in
alternativa alla stessa - una sanzione pecuniaria il cui ammontare deve
tener conto del valore di
ripristino del bene di proprietà della scuola eventualmente danneggiato,
distrutto, o sottratto.
9) Di ogni sanzione superiore al richiamo
verbale viene data comunicazione
scritta alla famiglia,
all'insegnante coordinatore e ai delegati
degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dell'alunno.
10) Al termine dell'anno scolastico, in sede
di scrutinio finale, il C.d.C. può comunicare alla famiglia, per
iscritto, un giudizio sul comportamento
dell'alunno.
11) La sanzione di ordine superiore al
rimprovero scritto è conservata nel fascicolo personale dello
studente ed integra le informazioni relative
alla sua carriera scolastica.
Art.3 (modalità di funzionamento degli organi
competenti)
1.
Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito lo
studente interessato e gli
eventuali testimoni.Inoltre lo studente può farsi assistere dai genitori
o da altra persona di sua fiducia.
2.
Contro le decisioni degli organi competenti, che prevedono
l'allontanamento dalla scuola, è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al
Provveditore agli studi.
3.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame, compresi quelli di
qualifica, sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili
anche ai candidati esterni.
4.
Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare
debbono concludersi entro 30 giorni
dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite, il procedimento è
estinto.
Art.4 (Consiglio di Garanzia)
1.
Il Consiglio di Istituto nomina un Consiglio di Garanzia composto da tre
insegnanti,due studenti,un
genitore ed un rappresentante del personale A.T.A., tenendo conto di
eventuali proposte degli organismi
rappresentativi delle singole componenti, presieduto da un soggetto di
elevate qualità morali e civili
esterno alla comunità scolastica, designato all'unanimità dallo stesso
Consiglio di Garanzia.Il Presidente
non
ha diritto di voto e svolge funzioni di consulenza.
2. Il Consiglio di Garanzia, che dura in carica tre anni, delibera
il proprio regolamento.
3.
Al Consiglio di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che
non comportano l'allontanamento
dalla scuola e che riguardano i casi da c) a e) compreso del comma 8
dell'articolo 2. I ricorsi debbono
essere inviati al consiglio entro cinque giorni dalla comunicazione
della sanzione. Il Consiglio delibera
entro i cinque giorni successivi al pervenimento del ricorso.
4.
Il Consiglio di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di
chiunque ne abbia interesse, sui conflitti
che
insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente
Codice Disciplinare degli
Studenti.
5.
Le riunioni del Consiglio di Garanzia sono pubbliche.Ad esse sono
ammessi, senza diritto di parola,
coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di
Istituto.Il voto relativo ai ricorsi
sottoposti al Consiglio di Garanzia è segreto.Non è consentita
l'astensione.
Art. 5 (norma
finale)
1.
Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento interno e
della Carta dei Servizi della
Scuola. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal
Consiglio di Istituto, anche su
proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi
delle varie componenti.
2.
Dei contenuti del presente Regolamento, unitamente a quelli del
Regolamento interno e della Carta dei
Servizi della Scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto
dell'iscrizione in forma chiara,
efficace, completa.