CODICE DISCIPLINARE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

 

Il presente regolamento, stilato dalla Commissione a tale scopo delegata, deriva da un'attenta lettura dello

Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. 24-VI-'98 n.249).

    Il primo articolo di tale Statuto, titolato "vita della Comunità Scolastica", definisce la Scuola nelle sue

finalità educative ed istituzionali secondo un progetto alto, che prevede la realizzazione di un ambiente

totalmente idoneo e funzionale a soddisfare i bisogni di apprendimento, di ricerca creativa, di libera

espressione e di socializzazione degli adolescenti.

    Tale progetto è destinato a restare un modello ideale, per così dire, 'sulla carta', se non è sostenuto dallo

sforzo congiunto e dalla collaborazione intelligente, nonché dall'esempio, di tutte le componenti che sono

coinvolte a vario titolo nella comunità scolastica, ognuna secondo quanto richiesto dal ruolo occupato e dal

pieno adempimento dei compiti legati alla professionalità di appartenenza, nel comune intendimento che

tutto 1'Ambiente-Scuola, nel suo complesso, si presenti come luogo di formazione e crescita delle giovani

generazioni.

 

                                            Art. 1

1.     Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni, si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente,

   si assenta solo per gravi motivi per i quali è obbligato a presentare giustificazione. La scuola si riserva il

   diritto di richiedere i documenti di prova di quanto attestato nella richiesta di giustificazione. Inoltre lo

   studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto;

   evita ogni manifestazione di aggressività nel rispetto di compagni, insegnanti, personale non docente e

   del loro lavoro.

2.     Lo studente fa attenzione a tenere in ordine gli oggetti personali ed usa solo quelli utili alla sua attività di

   studio.

3.     Lo studente rispetta i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove

   studia o lavora; collabora in prima persona a renderlo confortevole e accogliente.

4.     Lo studente può utilizzare le strutture, le    attrezzature e i servizi della scuola anche fuori dell'orario di

   lezione,   secondo le regole, le procedure e le norme di sicurezza prescritte, impegnandosi a risarcire

   eventuali danni apportati, anche se involontari.

5.     Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici, agevolando il rapporto di comunicazione tra scuola

   e famiglia.

6.     Lo studente è chiamato a contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e

   proposte, utilizzando sia canali informali sia canali istituzionali (collettivo, assemblea, consiglio

   d'Istituto, ecc..).                

 

                                   Art.2 (codice disciplinare)

1.     Per quanto possibile le sanzioni disciplinari si ispirano al principio della riparazione del danno, tendono

   al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della

   comunità scolastica e vanno applicate secondo criteri di gradualità, proporzionalità e giustizia.

2.     La responsabilità disciplinare è personale e la sanzione deve essere pubblica e trasparente.

3.     In nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di

   opinioni correttamente manifestata e non lesiva della dignità della persona.

4.     Nessuna sanzione può influire sul profitto.

5.     In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando

   sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il

   consiglio di classe dello studente interessato.

6.     Le sanzioni per le mancanze disciplinari sono: il richiamo verbale, il richiamo scritto, lo studio

   individuale a scuola o il trasferimento in altra classe, l'allontanamento dalla comunità scolastica.

7.     Il richiamo verbale e quello scritto sono espressi dal docente, dal preside, dal consiglio di classe. Il

   richiamo scritto viene annotato sul registro di classe. Lo studio individuale a scuola è deliberato dal

   consiglio di classe aperto ai rappresentanti dei genitori e degli studenti.Il C.d.C. può anche decidere ed

   organizzare per lo studente attività da svolgere in altra classe (es.: tutor), o nei laboratori. (es.:

   sistemazione di attrezzature) , o in ogni caso nella scuola (es.: segreteria) - fatte salve tutte le condizioni

   di controllo e sicurezza che tali attività e tali ambienti richiedono - al fine di correggere i

   comportamenti riprovati. L'allontanamento dalla comunità scolastica è deliberato dalla giunta esecutiva,

   compiuti tutti gli atti istruttori e acquisite le informazioni necessarie.

7 bis. Per le infrazioni alle norme che regolano l'accesso dei motorini e delle moto all'interno del cortile

scolastico, la sanzione consiste nel ritiro dell’autorizzazione al suddetto accesso per un periodo

proporzionato alla gravità dell'infrazione, che può coprire l’intero anno scolastico. Tale sanzione è decisa -

accertati i fatti - dal Preside in via amministrativa.

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare

provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle seguenti infrazioni:

a)           richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di cui all'Art.1:          scorrettezze verso i

     compagni, verso insegnanti o il personale non docente, disturbo durante le lezioni;

b)          richiamo scritto per frequenti scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale non docente,

     disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di cui all'Art.l, violazioni non gravi

     alle norme di sicurezza.Nel caso in cui venga comminata nel Corso dello stesso anno scolastico

     un'ammonizione per la terza volta, il C.d.C. si riunisce per riesaminare il caso ed eventualmente

     decidere un ulteriore provvedimento (si veda il Comma precedente);

c)           studio individuale a scuola o a1tra attività per un periodo non più lungo di cinque giorni per gravi

     Scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale non docente,assenza ingiustificata o

     arbitraria, turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, insegnanti o personale non docente,

     danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola, molestie

     continuate nei confronti di altri;

d)           studio individuale a scuola o altra attività per un periodo non superiore ai dieci giorni (ovvero da sei a

     dieci giorni) per recidiva dei Comportamenti di cui alla lettera precedente (che costituiscono , di fatto,

     la violazione dei doveri dello studente) e nel caso di ricorso a vie di fatto per atti di violenza nei

     confronti di altri compagni, insegnanti o personale non docente, avvenuti anche nei pressi della scuola;

e)           studio individuale a scuola o altra attività per un periodo compreso tra undici e quindici giorni o

     trasferimento ad altra classe dello stesso livello per recidiva dei Comportamenti di cui alla lettera

     precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze

     stupefacenti, atti e molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno

     della scuola che possano rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno

     funzionamento della scuola; allontanamento dalla comunità scolastica.

f)            L'organo competente a decidere la sanzione delibera, se lo ritiene opportuno - ad integrazione o in

     alternativa alla stessa - una sanzione pecuniaria il cui ammontare deve tener conto del valore di

     ripristino del bene di proprietà della scuola eventualmente danneggiato, distrutto, o sottratto.

9) Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione    scritta alla famiglia,

all'insegnante coordinatore e ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dell'alunno.

10) Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il C.d.C. può comunicare alla famiglia, per

iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno.

11) La sanzione di ordine superiore al rimprovero scritto è conservata nel fascicolo personale dello

studente ed integra le informazioni relative alla sua carriera scolastica.

 

                     Art.3 (modalità di funzionamento degli organi competenti)

1.         Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito lo studente interessato e gli

    eventuali testimoni.Inoltre lo studente può farsi assistere dai genitori o da altra persona di sua fiducia.

2.         Contro le decisioni degli organi competenti, che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso

    ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli studi.

3.         Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di

    qualifica, sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

4.         Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni

    dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite, il procedimento è estinto.

 

                                  Art.4 (Consiglio di Garanzia)

1.     Il Consiglio di Istituto nomina un Consiglio di Garanzia composto da tre insegnanti,due studenti,un

   genitore ed un rappresentante del personale A.T.A., tenendo conto di eventuali proposte degli organismi

   rappresentativi delle singole componenti, presieduto da un soggetto di elevate qualità morali e civili

   esterno alla comunità scolastica, designato all'unanimità dallo stesso Consiglio di Garanzia.Il Presidente

   non ha diritto di voto e svolge funzioni di consulenza.

2.     Il Consiglio di Garanzia, che dura in carica tre anni, delibera il proprio regolamento.

3.     Al Consiglio di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che non comportano l'allontanamento

   dalla scuola e che riguardano i casi da c) a e) compreso del comma 8 dell'articolo 2. I ricorsi debbono

   essere inviati al consiglio entro cinque giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera

   entro i cinque giorni successivi al pervenimento del ricorso.

4.     Il Consiglio di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti

   che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Codice Disciplinare degli

   Studenti.

5.     Le riunioni del Consiglio di Garanzia sono pubbliche.Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola,

   coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di Istituto.Il voto relativo ai ricorsi

   sottoposti al Consiglio di Garanzia è segreto.Non è consentita l'astensione.

 

                                     Art. 5 (norma finale)

1.       Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento interno e della    Carta dei Servizi della

    Scuola. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su

    proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti.

2.       Dei contenuti del presente Regolamento, unitamente a quelli del Regolamento interno e della Carta dei

    Servizi della Scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara,

    efficace, completa.